
Italica Virtus si è costituita Associazione
storico-culturale nel mese di dicembre 2005.
L'associazione ha, all'interno del suo Statuto, le finalità
e gli scopi che perpetua ed essendo legalmente costituita, con
lo Statuto e l'Atto costitutivo registrati e depositati presso
un Notaio, ritiene di potere meglio assolvere gli obiettivi che
si è prefissata.
Italica Virtus è iscritta al Registro delle
Associazioni riconosciute dal Comune di Torino dal 24 febbraio
2006.
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE “ITALICA VIRTUS”
Art.
1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È
costituita ai sensi dell’art. 38 e seguenti del codice
civile l’Associazione denominata “ITALICA VIRTUS” .
Art.
2
OGGETTO
L’Associazione
ha per oggetto lo studio, la diffusione, l’approfondimento
delle tradizioni dell’esercito italiano e della sua storia e
la rievocazione storica della prima e seconda guerra mondiale.
Art.
3
SEDE
La sede legale dell’Associazione è in Torino.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi,
italiani ed esteri, che riterrà più opportuni ed idonei al
fine di attuare gli scopi sociali.
Art.
4
FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione
ha come finalità:
Lo studio, il recupero e la valorizzazione di siti e strutture
di valore storico e militare (fortificazioni, caserme,
monumenti, etc…).
Nel particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
-
la ricerca, lo studio, la raccolta e la conservazione
del patrimonio storico militare dell’esercito italiano;
- la partecipazione a manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalle autorità competenti ovvero la loro
organizzazione
con Comuni ed Enti
statali privati;
-
l’organizzazione di viaggi studio, corsi di
formazione e/o di informazione, incontri e collaborazione con
Enti statali e privati italiani e stranieri analoghi
- l’organizzazione di mostre autorizzate tramite la raccolta
e la conservazione di materiali e reperti storici dell’Esercito
Italiano
-
la divulgazione delle ricerche storiche effettuate
tramite audiovisivi, cd, pubblicazioni e un sito internet.
La
partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni
autorizzate di rievocazione storica intesa come l’ipotesi più
probabile e veritiera possibile di “ricostruzione
del passato” e/o di un ben preciso evento storico in
modo tale che, attraverso l’intrattenimento, venga
effettuata una reale opera di tutela della propria memoria
storica, ed identità culturale.
Tutto quanto sopra e di seguito enunciato nel più rigoroso
rispetto delle vigenti leggi.
Ha inoltre lo scopo di pubblicare libri o materiale
divulgativo tramite carta stampata e tramite internet, anche
sottoforma di notiziario diretto ai soci; di fornire ai soci e
ai non soci o a terzi che ne facciano richiesta servizi di
consulenza o “expertise”
nelle materie oggetto dello scopo sociale.
ART.
5
La
durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2100
ed è rinnovabile tacitamente anche a tempo indeterminato.
ART.
6
Sono
Soci dell'associazione
i fondatori;
le persone che intendono dare il loro apporto personale,
volontario e gratuito per il conseguimento degli scopi
associativi, che si riconoscono ed accettano le regole del
presente statuto e che ottengono il placet del direttivo (soci
ordinari);
le persone che sottoscrivono la tessera annuale di
appartenenza all’associazione (associati).
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei
soci ordinari con voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri.
ART.
7
Sono
associati coloro che sottoscrivono la tessera
dell’associazione e corrispondono il costo annuale.
Non hanno diritto di intervento né di voto alle riunioni
dell’Assemblea dei soci ordinari.
Il Direttivo può conferire ad uno o più associati, previa
accettazione, mandato ad singula acta.
Il mancato rinnovo annuale della tessera comporta
l’automatica decadenza dalla qualità di associato.
L’Assemblea dei soci ordinari può deliberare il diniego del
rinnovo della tessera per un associato sulla base di
comprovati motivi. In caso di grave violazione delle norme che
regolano il presente atto costitutivo o di comportamento
pregiudizievole per l’Associazione stessa e/o per un
componente del Consiglio Direttivo o per un socio ordinario,
l’Assemblea dei Soci Ordinari può deliberare l’immediata
espulsione.
ART.
8
I
soci ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di
votare direttamente o per delega, con massimo una delega per
ciascun socio presente, di svolgere il lavoro preventivamente
concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
I soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare le norme del
presente statuto e di cooperare per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
La
qualità di socio ordinario viene meno in seguito a:
rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
morte o perdita della capacita' di agire;
per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART.
9
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi
derivanti dalle tessere sottoscritte dai singoli associati, da
donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le
entrate sono costituite da contributi associativi, da
sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da
proventi delle attività svolte e dall’erogazione di
contributi degli Enti Locali e della Comunità Europea.
ART.
10
L'esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per
approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente
e per determinare eventualmente la modifica del costo della
tessera associativa.
La perdita della qualità di socio ordinario o di associato
per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio
dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun
titolo.
Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per
l'anno in corso.
ART.
11
Sono
organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci
ordinari;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese
vive incontrate dai componenti degli organi sociali
nell'espletamento dei lori incarichi.
ART.
12
L'Assemblea
dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in
via ordinaria e una volta all'anno.
Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo,
nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua
competenza sin dal primo rinnovo.
L'assemblea si convoca inoltre qualora il Presidente ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci
o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
ART.
13
L'assemblea
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i
soci fondatori presenti.
Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci
fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate
in una successiva assemblea con il voto favorevole della
maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
È ammesso il voto per
delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non
può ricevere più di una delega.
ART.
14
Il
Consiglio Direttivo è composto per la prima volta dai soci
fondatori e dura in carica cinque anni.
Successivamente il Consiglio Direttivo sarà composto da
cinque membri, di cui i soci fondatori e tre eletti
dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo
resta in carica per 5 anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo
svolgimento dell'attività sociale, per il raggiungimento
degli scopi associativi, per la delibera di modifica
dell’atto costitutivo e di scioglimento dell’Associazione,
eccetto per le materie riservate alla decisione
dell'assemblea.
E’ altresì competente a decidere l’ammontare del costo
della tessera associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo inoltre rilascia il placet in merito
all’acquisizione della qualifica di socio ordinario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a
maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti
salvo quanto previsto al precedente art. 6 ed al successivo
art. 15.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via
continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può
attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o
ad altra persona.
Il Consiglio delibera inoltre in merito alla scelta del
professionista esterno all’Associazione che curi la
contabilità dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente
ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione
con le modalità ritenute più idonee.
Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio, salvo
rimborso delle spese documentabili e sostenute
nell’espletamento della propria funzione.
ART.
15
Il
Presidente viene eletto per la prima volta dai soci fondatori,
così come il Segretario.
Alla scadenza del mandato, il Presidente ed il Segretario
vengono eletti con la maggioranza dei voti dei componenti del
Consiglio Direttivo.
ll Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e
del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro
deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla
ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Presidente ed il Segretario durano in carica fino alla
scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo e sono
rieleggibili.
ART.
16
La
rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di
fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente;
il potere di firma può essere attribuito anche a coloro che
hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici
incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi
attribuiti.
ART.
17
Il
Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme
di legge che regolano tali attività: egli rappresenta
l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri
delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare
periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le
delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.
Il Segretario verifica che le delibere dell’Assemblea
vengano eseguite, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza ed esegue quanto gli viene evenutalmente
demandato dall’Assemblea o dal Direttivo.
ART.
18
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio
Direttivo, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi
diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto
ad un ente o istituzione aventi scopo analogo od assimilabile
e comunque designato dal Consiglio Direttivo.
ART
19
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
agli articoli del codice civile ed alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
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