Italica Virtus si è costituita Associazione storico-culturale nel mese di dicembre 2005.
L'associazione ha, all'interno del suo Statuto, le finalità e gli scopi che perpetua ed essendo legalmente costituita, con lo Statuto e l'Atto costitutivo registrati e depositati presso un Notaio, ritiene di potere meglio assolvere gli obiettivi che si è prefiss
ata.

Italica Virtus è iscritta al Registro delle Associazioni riconosciute dal Comune di Torino dal 24 febbraio 2006.


STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ITALICA VIRTUS”

 

Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell’art. 38 e seguenti del codice civile l’Associazione denominata “ITALICA VIRTUS” .

Art. 2
OGGETTO

L’Associazione ha per oggetto lo studio, la diffusione, l’approfondimento delle tradizioni dell’esercito italiano e della sua storia e la rievocazione storica della prima e seconda guerra mondiale.

Art. 3
SEDE

La sede legale dell’Associazione è in Torino.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi, italiani ed esteri, che riterrà più opportuni ed idonei al fine di attuare gli scopi sociali.

Art. 4
FINALITA’ E SCOPI

L’Associazione ha come finalità:
Lo studio, il recupero e la valorizzazione di siti e strutture di valore storico e militare (fortificazioni, caserme, monumenti, etc…).
Nel particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
- la ricerca, lo studio, la raccolta e la conservazione del patrimonio storico militare dell’esercito italiano;
- la partecipazione a manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle autorità competenti ovvero la loro organizzazione
  con Comuni ed  Enti statali privati;
- l’organizzazione di viaggi studio, corsi di formazione e/o di informazione, incontri e collaborazione con Enti statali e privati italiani e   stranieri analoghi
- l’organizzazione di mostre autorizzate tramite la raccolta e la conservazione di materiali e reperti storici dell’Esercito Italiano
- la divulgazione delle ricerche storiche effettuate tramite audiovisivi, cd, pubblicazioni e un sito internet.

La partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni autorizzate di rievocazione storica intesa come l’ipotesi più probabile e veritiera possibile di “ricostruzione del passato” e/o di un ben preciso evento storico in modo tale che, attraverso l’intrattenimento, venga effettuata una reale opera di tutela della propria memoria storica, ed identità culturale.
Tutto quanto sopra e di seguito enunciato nel più rigoroso rispetto delle vigenti leggi.
Ha inoltre lo scopo di pubblicare libri o materiale divulgativo tramite carta stampata e tramite internet, anche sottoforma di notiziario diretto ai soci; di fornire ai soci e ai non soci o a terzi che ne facciano richiesta servizi di consulenza o “expertise” nelle materie oggetto dello scopo sociale. 

ART. 5

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2100 ed è rinnovabile tacitamente anche a tempo indeterminato.

ART. 6

Sono Soci dell'associazione
i fondatori;
le persone che intendono dare il loro apporto personale, volontario e gratuito per il conseguimento degli scopi associativi, che si riconoscono ed accettano le regole del presente statuto e che ottengono il placet del direttivo (soci ordinari);
le persone che sottoscrivono la tessera annuale di appartenenza all’associazione (associati).
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci ordinari con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.

 ART. 7

Sono associati coloro che sottoscrivono la tessera dell’associazione e corrispondono il costo annuale.
Non hanno diritto di intervento né di voto alle riunioni dell’Assemblea dei soci ordinari.
Il Direttivo può conferire ad uno o più associati, previa accettazione, mandato ad singula acta.
Il mancato rinnovo annuale della tessera comporta l’automatica decadenza dalla qualità di associato.
L’Assemblea dei soci ordinari può deliberare il diniego del rinnovo della tessera per un associato sulla base di comprovati motivi. In caso di grave violazione delle norme che regolano il presente atto costitutivo o di comportamento pregiudizievole per l’Associazione stessa e/o per un componente del Consiglio Direttivo o per un socio ordinario, l’Assemblea dei Soci Ordinari può deliberare l’immediata espulsione.

ART. 8

I soci ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, con massimo una delega per ciascun socio presente, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
I soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di cooperare per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La qualità di socio ordinario viene meno in seguito a:
rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
morte o perdita della capacita' di agire;
per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle tessere sottoscritte dai singoli associati, da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte e dall’erogazione di contributi degli Enti Locali e della Comunità Europea.

ART. 10

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente la modifica del costo della tessera associativa.
La perdita della qualità di socio ordinario o di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci ordinari;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei lori incarichi.

ART. 12

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e una volta all'anno.
Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza sin dal primo rinnovo.
L'assemblea si convoca inoltre qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.
Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto per la prima volta dai soci fondatori e dura in carica cinque anni.
Successivamente il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri, di cui i soci fondatori e tre eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale, per il raggiungimento degli scopi associativi, per la delibera di modifica dell’atto costitutivo e di scioglimento dell’Associazione, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.
E’ altresì competente a decidere l’ammontare del costo della tessera associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo inoltre rilascia il placet in merito all’acquisizione della qualifica di socio ordinario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 6 ed al successivo art. 15.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.
Il Consiglio delibera inoltre in merito alla scelta del professionista esterno all’Associazione che curi la contabilità dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.
Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese documentabili e sostenute nell’espletamento della propria funzione.

ART. 15

Il Presidente viene eletto per la prima volta dai soci fondatori, così come il Segretario.
Alla scadenza del mandato, il Presidente ed il Segretario vengono eletti con la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.
ll Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Presidente ed il Segretario durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

ART. 16

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente; il potere di firma può essere attribuito anche a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 17

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.
Il Segretario verifica che le delibere dell’Assemblea vengano eseguite, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed esegue quanto gli viene evenutalmente demandato dall’Assemblea o dal Direttivo.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione aventi scopo analogo od assimilabile e comunque designato dal Consiglio Direttivo.

ART 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli articoli del codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.